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Esercitare il diritto di accesso agli atti

ACCESSO DOCUMENTALE O ACCESSO AGLI ATTI: CHE COS’E E COME ESERCITARLO.
L’accesso documentale o diritto di accesso agli atti si sostanzia nella presa visione o nell’estrazione di copia dei documenti amministrativi creati o detenuti dal Comune di Nuraminis, da parte di tutti i soggetti, per esempio cittadini, imprese associazioni che dimostrino di avere un interesse concreto, diretto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata.
É considerato “documento amministrativo”, ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti dall’Amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.
Nel caso di pareri o di atti detenuti non stabilmente dal Comune, comunque necessari all'esercizio delle sue funzioni, ma adottati da altri enti, la possibilità di esercitare il diritto di accesso è subordinata al nulla-osta dell'ente che li ha emanati.
Tutti i documenti dell’amministrazione comunale sono accessibili ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge.

Come esercitare il diritto.
Il cittadino dovrà indirizzare la richiesta al Responsabile dell’Ufficio competente per materia, e per conoscenza anche al Segretario Comunale, in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della trasparenza, come da modello allegato. Le domande, insieme a copia del documento di identità del richiedente, dovranno essere inviate a mezzo raccomandata, per via telematica, elettronica o informatica della richiesta contenente i dati previsti dalla richiesta di accesso o consegnate a mano, al protocollo dell’Ente.
L’ufficio protocollo provvederà a smistarle all’Area competente, nonché al Segretario Comunale.

Nella richiesta di accesso sono indicati:
a) il cognome, il nome, il luogo e data di nascita, residenza, telefono, telefax, e-mail e/o PEC del richiedente;
b) gli estremi del documento di identificazione o la dichiarazione di conoscenza da parte di un componente dell'ufficio;
c) la posizione di rappresentante legale, procuratore, curatore, delegato con l'indicazione del titolo dal quale derivano tali funzioni;
d) gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione; la specificazione e, ove occorra, la comprova, dell’interesse connesso all’oggetto della richiesta.

Il procedimento.
Il procedimento di accesso documentale è avviato con la presentazione dell’istanza di cui al precedente paragrafo, e deve concludersi con provvedimento espresso e motivato entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati (cfr. successivo paragrafo).
Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, l'Amministrazione, entro dieci giorni, ne da comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione. In tale caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta.

I controinteressati.
I “controinteressati” sono tutti quei soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza.
Il Responsabile a cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati è tenuto a darne comunicazione agli stessi mediante invio di copia con raccomandata a.r., o per via telematica a coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione.


I moduli per l'accesso agli atti sono disponibili al seguente link:
- Richiesta di accesso agli atti

In alternativa sono disponibili nella sezione Affari generali in modulistica
 
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