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Elezioni del Presidente della Regione e del XVI Consiglio regionale della Sardegna. - Agevolazioni per gli elettori sardi residenti all'estero

Pubblicata il 29/01/2019

Al fine di beneficiare del contributo “Rimborso spese di viaggio” gli elettori  devono:
- Essere iscritti all’A.I.R.E. (Anagrafe Italiana Residenti all’Estero) o avere in corso la procedura di iscrizione all’A.I.R.E. attestata dall’ufficio consolare dello Stato estero    di provenienza;
- Avere espresso il proprio voto esibendo la tessera elettorale regolarmente vidimata col bollo della sezione e la data di votazione o, in mancanza di essa, la dichiarazione rilasciata dal Presidente del seggio che attesti l’avvenuta votazione corredata della fotocopia di un documento di identità valido;
- Dimostrare con i biglietti dell'intero viaggio (andata e ritorno) di essere arrivati al Comune non prima dei due mesi antecedenti la data delle votazioni e ripartire verso il Paese estero di residenza entro i due mesi successivi alle votazioni. E’ esclusa la possibilità di beneficiare del contributo per una sola tratto anche se avvenuta nei termini.
- Nel caso in cui il viaggio di andata o di ritorno preveda la necessità di più mezzi, lo scalo non dovrà superare le 24 ore di sosta, pena la non rimborsabilità;
- Sono ammesse al rimborso solamente le spese di viaggio ammissibili e documentate, riconducibili all’elettore e al tragitto percorso (i documenti di viaggio devono riportare il nominativo – la tratta deve essere riconducibile al luogo di residenza A.I.R.E.). Sono ricomprese le spese comprovate con titoli di viaggio a mezzo aereo, nave, bus extraurbano e treno;
- Sono escluse dal rimborso le spese per pedaggi autostradali, auto a noleggio con o senza conducente o di soggetti terzi, per parcheggi, taxi, chilometraggio con mezzo proprio e il costo del passaggio auto in nave;
- Non hanno in ogni caso diritto al contributo gli elettori che si trovano all’estero per motivi di studio o per lavoro a tempo determinato che non possono per legge trasferire la residenza all’estero;
- Il contributo concesso, a termini dell'articolo 41 della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8, è commisurato all'importo  effettivamente sostenuto per le spese di viaggio e comunque fino ad un massimo di euro 250 per gli elettori che provengono dai paesi europei ed euro 1.000 da quelli extraeuropei.

Documentazione che l'elettore deve presentare al Comune:
- tessera elettorale o autorizzazione sostitutiva della stessa, vidimata presso la sezione elettorale e attestante l’avvenuta votazione;
- documento d'identità;
- biglietti e carte d’imbarco di andata e ritorno


Termini di presentazione:
Gli elettori interessati devono richiede il contributo prima del rientro al Paese estero
 

 Si allega:
Circolare N. 84/2019 della Regione Autonoma della Sardegna

 
 

Allegati

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Allegato Circolare 84 del 09_01_2019 elezioni regionali.pdf 275.5 KB

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