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DPCM del 13 ottobre 2020

Pubblicata il 14/10/2020

Nuove disposizioni contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020, valide dal 14 ottobre 2020 fino al 13 novembre 2020.

- MASCHERINE: È obbligatorio sull’intero territorio nazionale portare sempre con sé la mascherina, ed indossarla sempre al chiuso (eccetto nella propria abitazione privata) e all’aperto, salvo che per le caratteristiche dei luoghi sia possibile mantenere l’isolamento rispetto alle altre persone non conviventi. Sono esclusi dall’obbligo chi fa attività sportiva (non motoria), bambini al di sotto dei 6 anni e soggetti incompatibili.

- Si raccomanda di indossare la mascherina anche in casa in presenza di persone non conviventi;

- FESTE E MOVIDA: È fatto divieto di organizzare feste private all’aperto o al chiuso, con forte raccomandazione a non ricevere a casa più di sei familiari o amici. I locali devono chiudere alle 24, dalle 21 invece è vietato sostare al loro esterno e nelle adiacenze per consumare, se non con servizio al tavolo. Consentita la consegna a domicilio. Restano chiuse discoteche e sale da ballo all’aperto e al chiuso, via libera invece a fiere e congressi;

- VIAGGI DI ISTRUZIONE: Le gite scolastiche sono sospese, così come le iniziative di scambio e gemellaggio e qualsiasi altra uscita. Sono fatte salve le attività inerenti ai tirocini, per l’orientamento e volte alle competenze trasversali;

- MATRIMONI E CERIMONIE: Le cerimonie sono consentite, il loro svolgimento deve seguire le norme già in vigore in materia di igiene e prevenzione del contagio. Alle feste potranno partecipare massimo 30 persone;

- SPETTACOLI: È confermato il limite dei 200 spettatori al chiuso e 1000 all’aperto; tra i posti vi dovrà essere la distanza minima di un metro e devono essere numericamente assegnati. Se non possibile evitare assembramenti, la manifestazione è sospesa. Le regioni e le province autonome possono stabilire diversi limiti di capienza in ragione della dimensione delle strutture e delle loro caratteristiche;

- STADI: Allo stadio è permessa una capienza entro e non oltre il 15% di quella massima, e comunque non superiore ai 1000 partecipanti all’aperto e 200 al chiuso. Restano valide le prescrizioni su distanziamento e controllo della temperatura. Le regioni e le province autonome possono stabilire diversi limiti di capienza in ragione della dimensione delle strutture e delle loro caratteristiche;

- SPORT: È vietato lo svolgimento degli sport da contatto, per quanto riguarda gara, competizioni e ogni attività connessa. Esso è consentito “da parte delle società professionistiche a livello sia agonistico che di base, dalle associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP), nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi”. La partita di calcetto o a basket tra amici, per intenderci, è vietata.

Allegati

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Allegato DPCM 13 ottobre 2020.pdf 1.62 MB
Allegato Allegati_dpcm_13_ottobre_2020.pdf 4.45 MB

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